Codominio: lettera di diffida, quando inviarla

Se ci sono problemi all’interno del condominio con l’amministratore dello stesso, può essere opportuno far valere i propri diritti con una lettera di diffida. Il documento – spiega Aduc che fornisce anche un vademecum sul tema – deve essere inviata con raccomandata a/r, sia all’amministratore di condominio che (in copia) al proprietario dell’immobile. Ecco i dettagli.
Non è raro che chi abita in un condominio con problemi e spese da amministrare finisca con il litigare o con il dover ricorrere agli avvocati. Però le controversie con l’amministratore di condominio possono essere appianate con una lettera di diffida. La diffida è un avvertimento: se “X” mette in pratica quel comportamento, lo scrivente si rivolgerà all’autorità competente. I comportamenti di solito sono illegittimi o indesiderati. La lettera di diffida, di solito, si manda anche alle aziende che assillano con pubblicità indesiderata o telemarketing.
Nella lettera, occorre scrivere una breve descrizione dell’accaduto, seguita dall’intimidazione a non fare (ad esempio non disturbare) e poi concludere con l’avvertimento. La formula conclusiva della lettera di diffida, secondo il suggerimento di Aduc, può essere: “In difetto si adira’ le vie legali con beneplacito di spese e danni”.
Bisogna comunque ricordare che in condominio tutte le decisioni che riguardano il palazzo stesso vanno prese con votazione durante l’assemblea condominiale, comprese quelle che riguardano la ristrutturazione o il riuso di parti comuni, l’installazione di cartelloni pubblicitari sul tetto o l’eliminazione delle barriere architettoniche. Qualche incomprensione con condomini e amministratore è comunque da mettere in conto.
Condividi questo articolo con i tuoi amici di Facebook
Ven 03/12/2010 da valentina tortelli













