Contribuenti minimi: attenzione a non uscire fuori dal regime

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 146/E, pubblicata nella giornata di ieri e disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, ha provveduto a chiarire, riguardo ai contribuenti minimi, un caso in cui il contribuente, titolare di un’attività individuale, perde comunque il diritto a potersi avvalere di tale regime agevolato e semplificato.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha spiegato che, chi nel periodo di imposta dismette una partecipazione, esce automaticamente fuori dal regime; è il caso, ad esempio, del titolare di un’impresa individuale che ha contestualmente ceduto la propria partecipazione in un’associazione o in una società di persone.
Nel periodo di imposta in cui è avvenuta tale cessione, il contribuente, come accennato, non può essere “minimo”; questo perché nello stesso periodo il contribuente, avvalendosi del regime dei minimi, conseguirebbe redditi che sarebbero imputabili ai fini del pagamento delle imposte a due diversi regimi di tassazione.
Con il regime dei minimi, infatti, il contribuente andrebbe a pagare l’imposta sostitutiva e sarebbe esente da IVA, IRAP, e sarebbe sollevato dalla tenuta dei registri contabili; mentre per i redditi da partecipazione il contribuente stesso sarebbe soggetto al regime fiscale “classico”; per il periodo di imposta in cui è avvenuta la cessione da partecipazione, quindi, il contribuente deve rinunciare per Legge ad avvalersi del regime dei minimi e saldare le imposte con un unico regime fiscale.
Immagine tratta da: www.studiodacanal.it
Fonte | Agenzia Entrate
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Mer 10/06/2009 da Filadelfo









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