Contribuenti minimi: codice “1800″ per versare l’imposta sostitutiva

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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 132/E, pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, ha fatto presente come i contribuenti che passano al cosiddetto “regime dei minimi” sono chiamati a “chiudere i conti” con il Fisco riguardo agli esercizi passati, ovverosia pagando non solo l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ma anche l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Al regime dei minimi, lo ricordiamo, possono in via opzionale aderire, tranne casi particolari, tutti quei contribuenti che esercitano un’attività di lavoro autonomo con ricavi annui inferiori al livello dei 30 mila euro; l’adesione a tale regime permette di pagare sul reddito annuo un’imposta sostitutiva del 20%, di non dover tenere i registri contabili, e di non pagare l’IRAP.

Per il pagamento dell’imposta sostitutiva, nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che il codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva, o per effettuare la compensazione, avvalendosi del modello F24 con trasmissione solo ed esclusivamente telematica, è “1800″.

Quello dei minimi è un regime fiscale agevolato introdotto con la Legge Finanziaria 2008 al fine di rendere più semplici e snelle le procedure contabili ma anche i versamenti delle tasse a quei soggetti che esercitano attività con bassi volumi d’affari; i contribuenti minimi, lo ricordiamo, sono esenti da IVA, ragion per cui emettono le fatture senza applicazione di imposta sul valore aggiunto, e sulle spese legate all’esercizio dell’attività non hanno allo stesso modo la possibilità di detrarre l’IVA.

Immagine tratta da: esonica.wordpress.com

Fonte | Agenzia delle Entrate

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Gio 28/05/2009 da Filadelfo

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