Imu negozi e attività commerciali, quanto pagare e quanto detrarre?

Nel corso delle ultime settimane ci siamo soffermati a lungo sull’imposta municipale unica per le prime e per le seconde case. Ma quale è la situazione sugli immobili d’impresa? Quanto dovranno pagare i titolari di negozi e di uffici? E, ancora, quanto riusciranno a detrarre? Cerchiamo di chiarire tutti i principali dubbi, attraverso il nostro approfondimento speciale.
Innanzitutto, partiamo dalla rivalutazione. Così come gli immobili residenziali, anche gli immobili non residenziali saranno soggetti a una rivalutazione rispetto a quanto avveniva con l’imposta comunale sugli immobili. In particolare, i negozi registreranno un incremento del 61,8%, poichè l’imponibile andrà calcolato moltiplicando per 55 la rendita già rivalutata del 5%, contro un calcolo che con l’Ici si effettuava moltiplicando per 34.
Per quanto riguarda gli uffici, il coefficiente di rivalutazione passa da 50 a 80, con un incremento del 60 per cento. A ciò si aggiunga che i Comuni possono portare l’aliquota massima dello 0,76 per cento di base, fino all’1,06 per cento. Tradotto in termini più pratici, si tenga conto di quanto accadrà a Milano, dove nel 2011 l’Ici si pagava con aliquota dello 0,5%: un negozio con rendita di 4 mila euro subiva un pagamento di 714 euro. Se, come pare, Milano adotterà l’aliquota massima, il pagamento diverrà di 2.449 euro, con un aumento del 243%. Ancora, diamo uno sguardo a Roma: qui l’anno scorso per un ufficio con rendita pari a 3.000 euro si pagavano 11.02 euro. Quest’anno il proprietario del locale dovrà sborsarne 2.628.
Insomma, un bel balzo in avanti, che tenuta in considerazione sempre debita l’attuale situazione di straordinaria crisi economica nella quale si trovano ad operare i piccoli imprenditori, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti italiani, rischia di mandare a picco le speranze di trovare un equilibrio dei bilanci aziendali.
E per i terreni? L’aliquota per i terreni è pari al reddito dominicale rivalutato del 25 per cento, e moltiplicato con il coefficiente 135 (115 per i soli immobili posseduti o condotti da coltivatori diretti). In questo caso l’aliquota base è dello 0,76 per cento, dalla quale i coltivatori possono comunque effettuare una serie di detrazioni sui primi 32 mila euro di valore del terreno. Sono invece completamente esenti i terreni delle località montante.
Per quanto concerne infine i fabbricati, quelli strumentali (stalle o tettoie utilizzate dai coltivatori) subiscono l’applicazione di un’aliquota ridotta allo 0,2%; negli altri casi si seguiranno le regole degli immobili normali non residenziali. Per quanto inoltre riguarda le abitazioni rurali, queste vanno obbligatoriamente accatastate al catasto fabbricati entro il 30 novembre. Se si è già provveduto, si paga l’Imu secondo le aliquote normali. Se invece l’accatastamento deve ancora avvenire, si paga l’Imu con una sola rata a saldo della scadenza di dicembre.
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Lun 21/05/2012 da Roberto Rossi













