Recesso anticipato contratti, nessuna penale è dovuta

Nonostante il Decreto Bersani le abbia abolite, in Italia ci sono imprese di servizi che hanno ancora il “vizietto” di applicare sul recesso anticipato dai contratti delle penali. A denunciarlo, a seguito delle segnalazioni acquisite da parte dei consumatori, è stata la Confconsumatori, ed in particolare la Federazione Provinciale di Brindisi, che al riguardo sottolinea come tali comportamenti, in particolare da parte dei gestori telefonici, non solo individuino delle pratiche commerciali scorrette, ma violano altresì gli stessi principi delle Leggi Bersani.
Il Presidente del coordinamento tra Confconsumatori e Dalla Parte del Consumatore, avv. Emilio Graziuso, in accordo con quanto riporta HelpConsumatori, ricorda come l’utente in materia di recesso anticipato non debba versare al gestore alcuna penale, ma solo i cosiddetti “costi di gestione dell’operatore” che, nello specifico, sono spese reali che il gestore sopporta per operazioni quali la disattivazione del servizio o il trasferimento dell’utenza.
E invece, in base alle segnalazioni acquisite dalla Confconsumatori, ci sono casi in cui il cliente dei servizi di telecomunicazioni paga entrambe le voci, ovverosia i costi di gestione e la penale con la conseguenza di una pretesa illegittima da parte dell’impresa delle tlc. E quando ciò accade, in che modo può difendersi il consumatore?
Ebbene, in merito l’avv. Emilio Graziuso fa presente che il cliente dei servizi di telecomunicazioni, al fine di evitare tempi lunghi ricorrendo al Giudice di Pace o al Tribunale, può optare per lo strumento della conciliazione che in maniera rapida ed a basso costo permette di poter andare a trovare una soluzione “amichevole” per dirimere le controversie. Solo dopo, in caso di esito insoddisfacente per la conciliazione, si può valutare, anche considerando i relativi costi, la possibilità di far leva sulla giustizia ordinaria.
Fonte | HelpConsumatori
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Gio 30/09/2010 da Filadelfo


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