Srl a 1 euro per gli under 35? Come aprirne una. Attenti a costi nascosti

La società a responsabilità limitata “semplificata”, con un solo euro di capitale sociale, sta per diventare realtà. I giovani imprenditori potranno pertanto presto poter vantare la titolarità di una iniziativa imprenditoriale sotto forma giuridica societaria, anche nell’ipotesi di scarsa patrimonializzazione. Ma non solo: ecco tutte le novità sull’attesa riforma societaria… con qualche sgradita sorpresa relativa ai costi per i diritti di segreteria.
“E’ la misura di maggiore impatto sulla natalità di nuove iniziative imprenditoriali, perchè consente a tutti di poter costituire società a responsabilità limitata a costo zero di capitale sociale (minimo un euro). Finora, l’innovativa corsia preferenziale, dettata con l’articolo 3 del decreto legge liberalizzazioni (il n. 1/2012), era percorribile dai soli giovani” – si legge oggi nel quotidiano Italia Oggi.
La limitazione sull’età anagrafica è invece stata cancellata. “Secondo i tecnici dell’esecutivo, la sola eliminazione di questa barriera all’entrata contribuirà a migliorare la posizione dell’Italia nella classifi ca Doing Business sui costi di avviamento legati alla nascita di nuove imprese. Graduatoria, in cui l’Italia occupa attualmente il 77° posto. Ma che il semplice fatto di dar libero accesso a tutti alla srl semplifi cata consentirebbe al Belpaese di scalare ben sei posizioni” – conclude il quotidiano.
In attesa di avere tra le mani il provvedimento definitivo, possiamo cercare di comprendere quale sarà il funzionamento di questa particolare forma societaria. Ne parlava lo stesso quotidiano qualche settimana fa, anticipando che nella srl qualificata il “capitale dovrà essere versato in denaro non essendo ammessi né conferimenti di servizi, né di beni in natura o crediti. Non pare dubbio, peraltro che, oltre che per attività di impresa, la società in oggetto potrà essere impiegata anche per svolgere attività professionali”.
Per quanto concerne le incombenze di registrazione, le regole per la nascita della società saranno altrettanto semplificate: “gli amministratori presenteranno, entro 15 giorni dalla sua redazione, l’atto costitutivo al registro delle imprese, unitamente alla richiesta per l’iscrizione. Quest’ultima consiste in una comunicazione unica in esenzione da bollo e diritti di segreteria che deve contenere la dichiarazione del possesso dei richiesti. del registro imprese, verifi cata la sottoscrizione del capitale e le eventuali autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività, provvederà all’iscrizione della società (entro il termine perentorio di 15 giorni). Nel caso sia trascorso inutilmente il termine indicato per l’iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l’iscrizione con decreto”.
“Allo scopo di una maggior tutela dei creditori” – viene sottolineato da Italia Oggi per gli aspetti pubblicitari – “che potrebbero non avere la salvaguardia garantita da un capitale minimo sostanziale, l’art. 2463-bis c.c. ribadisce per tale società un regime finalizzato una spiccata trasparenza. Viene, a riguardo, sancito che la denominazione di società semplificata a responsabilità limitata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’uffi cio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta, devono essere indicati non solo negli atti ma anche, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione (es. siti internet) collegato con la rete telematica ad accesso pubblico, recependo, in tal modo le previsioni dell’art. 2250 c.c. per le altre società iscritte al registro delle imprese”.
Le modificazioni dell’atto costitutivo andranno effettuate attraverso una delibera dell’assemblea dei soci, redatta per scrittura privata. Analogo procedimento “viene adottato per l’atto di trasferimento delle partecipazioni, che sempre redatto per scrittura privata, è depositato entro 15 giorni a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale”.
E i costi di segreteria?
La brutta sorpresa relativa alla srl “low cost” giunge dai costi di segreteria. In altri termini, le srl a un euro non sarebbero esattamente a un euro.
Una novità dell’ultima ora riguarda i beneficiari dei risparmi in sede costitutiva della società. Viene, infatti, confermata per tutti gli atti costitutivi l’esenzione dagli oneri notarili mentre i diritti di bollo sarebbero esclusi a condizione che i soci abbiano meno di 35 anni (per tale esenzione sembrerebbe essere necessario che nessuno dei soci abbia superato tale età). Per tutti vengono, invece, ripristinati i diritti di segreteria a 92 euro” – afferma il quotidiano – “In pratica i risparmi in sede costitutiva (già esigui in relazione alla prima stesura della norma) si riducono ulteriormente, mentre continua a non essere prevista (come invece avviene in quasi tutti gli stati esteri) alcuna agevolazione fiscale nei primi anni di attività della società”.
Recentemente, anche il quotidiano Italia Oggi si è scagliato contro le novità sulle società semplificate, affermando ad esempio che il costo di gestione e di iscrizione di tali forme giuridiche non sia così “economico” come gli ideatori hanno ritenuto. “Secondo le nuove disposizioni tutte le srl torneranno a pagare gli diritti di segreteria presso i registri delle imprese (circa 92 euro) mentre l’imposta di bollo (65 euro oltre a euro 14,62 ogni 100 righe o 4 pagine di statuto) resta non dovuta solo per compagini societarie al di sotto dei 35 anni. In merito ai costi notarili, questi risulteranno completamente esclusi i per i giovani, mentre per gli altri dovranno essere rimborsate le spese generali sostenute dal notaio, seppur non oltre un importo massimo predefi nito dal Ministero della Giustizia. Di contro resterebbero, invece, dovuti da tutti: il diritto annuale fi sso di iscrizione alla Cciaa (200 euro), l’imposta di registro (168 euro), nonché (e si badi questi ultimi sono costi a regime) la tassa e bollatura dei libri sociali (310 euro circa)” – dichiara il quotidiano.
Pertanto, il risparmio tra la ssrl e la srl si aggirerebbe sotto i 400 euro per i “non giovani” sotto i 35 anni, e tra i 500 e i 600 euro per gli under 35.
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Mar 19/06/2012 da Roberto Rossi









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Costi nascosti o costi palesi… la morale della storia è che da Gennaio tanti aspiranti giovani imprenditori sono fermi aspettando questa Società a Responsabilità Limitata Semplificata.
Rispondi Segnala abusoNonostante i termini entro i quali il Min. della Giustizia avrebbe dovuto emettere lo statuto standard siano già ampiamente superati, sembra che nulla si muova su quel fronte.
Perdere tre trimestri per un’attività non è uno scherzo; i tempi burocratici non sono quelli dell’impresa.
La burocrazia uccide l’Italia!